REGOLAMENTO

PARAGLIDING CLUB MALCESINE

regolamento

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PARAGLIDING CLUB MALCESINE

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REGOLAMENTO PER VOLARE A MALCESINE

Per la sicurezza di tutti è importante rispettare il regolamento

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL’AREA

 

 

PREMESSO

 

Con il presente regolamento sono stabilite le norme di comportamento aventi ad oggetto l’utilizzo delle strutture gestite dal concessionario dell’area adibita ad atterraggio dei mezzi per il volo libero in Malcesine.

Il presente regolamento non disciplina l’attività di volo, che è riservata esclusivamente alle normative di cui alla L.106/1985, al D.P.R. 133/2010, alle prescrizioni dell’ENAC ed alla normativa di dettaglio quale il “regolamento regole dell’aria” nonché dal regolamento tecnico operativo didattico dell’AeCI, ed eventuali modifiche che dovessero intervenire. Tutti coloro i quali usufruiscono dell’area di atterraggio di Malcesine sono tenuti al rispetto delle predette normative. Il concessionario dell’area e il concedente Comune di Malcesine, non essendo autorità aeronautiche, non hanno responsabilità alcuna in merito alle operazioni di volo, tuttavia si riservano in ogni caso la facoltà di inibire l’utilizzo dell’area oggetto di concessione, qualora dovesse risultare il mancato rispetto delle predette normative.

REGOLAMENTO

 

 

Art. 1

 

L’area inerbita oggetto della concessione è riservata esclusivamente all’atterraggio dei parapendio e H24 per i mezzi di soccorso. Per motivi di sicurezza è vietata qualunque altra diversa attività (quali abbronzatura, pic-nic, campeggio, giochi con la palla, pratica di altre attività o sport diversi dal volo libero ecc.).

 

Art. 2

Per poter usufruire dell’area di atterraggio tutti i piloti devono effettuare la registrazione (Fly card) presso il “Paragliding bar” sito nell’adiacenza del prato di atterraggio. Il pilota, prima di iniziare l’attività di volo, è tenuto a visionare la bacheca e/o le tabelle informative esposte dal concessionario dell’area. Il pilota aderisce al presente regolamento mediante il semplice utilizzo dell’area.

 

Art. 3

I piloti, oltre ad attenersi al rispetto delle normative vigenti in materia di volo da diporto o sportivo (possesso di attestato, visita medica in corso di validità, assicurazione, casco, paracadute d’emergenza, etc.). devono obbligatoriamente indossare il giubbotto salvagente. Chi ne fosse sprovvisto può ritirare detto giubbotto gratuitamente presso il bar in atterraggio. Il giubbotto salvagente è fornito in comodato gratuito e dovrà essere immediatamente restituito al termine del volo.

 

Art. 4

Piloti privati, ditte costruttrici di materiale per il volo libero (parapendio, imbraghi, ecc.), enti di omologazione (DHV, ecc.) sono ospiti e possono usufruire gratuitamente dell’area di atterraggio. Qualunque altra iniziativa privata o di gruppo, come ad esempio corsi SIV o d’acrobazia, raduni o altro, è soggetta alla preventiva autorizzazione del titolare della concessione dell’area.

 

Art. 5

E’ assolutamente vietato sorvolare la strada statale ad una quota inferiore ai 150 metri.

 

Art. 6

E’ assolutamente vietato compiere sopra il terreno manovre acrobatiche, simulazioni di inconvenienti volo, o comunque manovre che esulino dal normale corretto e prudente pilotaggio di approccio all’area di atterraggio. Ogni pilota è tenuto ad una condotta di volo sicura per sé e per gli altri ed in particolare al rispetto delle norme di precedenza in atterraggio.

 

Art. 7

Dopo l’atterraggio il pilota deve spostarsi per ripiegare la vela nella zona predisposta.

 

Art. 8

Il pilota deve evitare qualsiasi manovra o azione che possa implicare rischio di caduta in acqua, senza aver prima organizzato l’assistenza del gommone di recupero. In ogni caso, prima del volo, il pilota è tenuto ad accertarsi della presenza attiva del gommone di eventuale recupero.

 

Art. 9

Il servizio di assistenza con gommone di recupero per scuole o altre attività messo a disposizione dal Paragliding Club Malcesine (al costo di € 250,00 al giorno) o con imbarcazione propria (€ 50,00 al giorno), deve essere preventivamente richiesto e conseguentemente autorizzato dal gestore dell’area oggetto di concessione.

 

Art. 10

I piloti che atterrano in acqua e vengono recuperati dal gommone, se non facenti parte di un gruppo organizzato quale ad esempio un corso SIV o acrobatico, sono tenuti a versare il contributo di € 25,00.

 

Art. 11

L’utilizzo dell’area è permesso ai piloti con parapendio biposto a scopo turistico-didattico o comunque organizzatori di attività promozionale/sportiva/commerciale esclusivamente previo accordo con il detentore della concessione dell’area. I piloti che svolgono le suddette attività biposto sono tenuti a versare un contributo annuale di € 300,00. Il gestore ha facoltà di inibire l’utilizzo dell’area a coloro i quali non dovessero versare la propria quota di contributo.

 

Art. 12

Gli utilizzatori dell’area sono tenuti a rispettare le regole di buona educazione, correttezza e rispetto della civile convivenza, mantenendo uno spirito sportivo. L’uso delle strutture deve essere fatto nel rispetto dell’ambiente e delle persone; possono pertanto essere interdetti all’uso delle aree ed eventualmente segnalati all’autorità competente coloro che:
a. assumano comportamenti tali da pregiudicare la sicurezza del volo;
b. lasciano rifiuti al di fuori delle aree o dei dispositivi di raccolta;
c. campeggino nelle aree dedicate al volo;
d. non rispettino le regole di buona educazione;
e. intralcino gli altri piloti;
f. svolgano comunque attività contrarie all’educato comportamento o che non siano attinenti e compatibili con l’attività di volo o funzionale ad essa. Il concessionario dell’area si riserva la facoltà di inibire l’utilizzo della stessa, non solo nel caso di mancato rispetto delle normative in vigore e del presente regolamento, ma anche in caso di comportamento ineducato, incivile, irrispettoso della convivenza, discriminatorio di razza o genere, e comunque di comportamento contrario allo spirito sportivo e di collaborazione per la migliore utilizzazione delle aree a favore di tutti i partecipanti alle attività di volo.

 

Art. 13

L’uso dell’area può essere limitato dal concessionario in caso di manifestazioni, sovraffollamento o altre ragioni.

 

Art. 14

Il mancato rispetto del seguente regolamento e chiunque risulti inadempiente ai pagamenti comporta un richiamo e la facoltà del concessionario di inibire l’uso dell’area.

 

Art. 15

Ogni eventuale incidente deve essere immediatamente segnalato al concessionario dell’area.

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